
Vendere casa entro 5 anni dall'acquisto può costare il 26% di tasse sul guadagno. Ma ci sono esenzioni importanti e un regime speciale per chi ha fatto il Superbonus. Ecco come funziona.
La parola "plusvalenza" spaventa molti proprietari, ma il concetto è semplice: è il guadagno economico che si realizza vendendo un immobile a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto. Se compro una casa a 120.000 euro e la rivendo a 170.000 euro, la differenza di 50.000 euro è la plusvalenza.
Non tutte le plusvalenze sono tassate. La regola fondamentale, stabilita dall'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/1986 — testo su Normattiva), è questa: se tra l'acquisto e la vendita sono passati meno di 5 anni, la plusvalenza è tassabile. Se ne sono passati di più, non si paga nulla. Il legislatore presume — ragionevolmente — che chi vende dopo cinque anni non stia speculando, ma gestendo il proprio patrimonio.
La formula è lineare, ma i dettagli fanno la differenza:
Plusvalenza = Prezzo di vendita – (Prezzo di acquisto + Spese documentate)
Non tutto quello che avete speso per la casa è deducibile. Le spese che riducono la base imponibile devono essere documentate — con fatture, ricevute o atti notarili — e comprendono:
Le spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, piccole riparazioni) non sono deducibili. Nemmeno gli interessi del mutuo, anche se rappresentano un costo significativo. Conservare tutta la documentazione è fondamentale: senza fatture, quelle spese non esistono ai fini del calcolo.
Acquisto nel 2023 a 100.000 euro. Imposte e notaio: 5.000 euro. Ristrutturazione del bagno e degli infissi: 8.000 euro (con fatture). Provvigione agenzia: 3.000 euro. Vendita nel 2026 a 150.000 euro. La plusvalenza tassabile è: 150.000 – (100.000 + 5.000 + 8.000 + 3.000) = 34.000 euro. Ogni spesa documentata conta, perché riduce direttamente la base su cui si pagano le tasse.
Il venditore ha una scelta da fare, e conviene farla con cognizione di causa. Le modalità previste dalla legge sono due:
Si paga al momento del rogito notarile, direttamente tramite il notaio che funge da sostituto d'imposta. L'aliquota è fissa al 26%, indipendentemente dal reddito complessivo del venditore. È la scelta giusta quando il proprio scaglione IRPEF è superiore al 26% — quindi, nella maggior parte dei casi, per chi ha un reddito imponibile superiore a circa 28.000 euro annui.
La plusvalenza si dichiara come "redditi diversi" (quadro RL del modello Redditi PF) e viene tassata con le aliquote progressive IRPEF. Può convenire se il reddito complessivo è basso e la plusvalenza è contenuta, perché le prime fasce IRPEF hanno aliquote del 23% e del 25% — inferiori al 26% dell'imposta sostitutiva. Le aliquote aggiornate sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'esempio precedente, con l'imposta sostitutiva si pagherebbero 34.000 × 26% = 8.840 euro. Con l'IRPEF, dipende dal reddito totale: se la plusvalenza si somma a uno stipendio di 30.000 euro, si finirebbe nello scaglione al 35%, pagando decisamente di più.
Esistono diverse situazioni in cui la plusvalenza non è tassabile, indipendentemente dal tempo trascorso. Conoscerle può fare risparmiare migliaia di euro.
Qui le cose si complicano, e molti proprietari lo scoprono troppo tardi. La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67 della Legge n. 213/2023) ha introdotto un regime fiscale specifico per gli immobili su cui sono stati effettuati lavori agevolati con il Superbonus 110%. Il termine di riferimento non è più 5 anni dall'acquisto, ma 10 anni dalla fine dei lavori.
L'aliquota è sempre il 26% con imposta sostitutiva. Le esenzioni per abitazione principale e per immobili ereditati restano valide anche in questo regime.
Questo esempio chiarisce l'impatto reale della norma. Un proprietario acquista un immobile a 80.000 euro nel 2020. Nel 2022 effettua lavori Superbonus per 60.000 euro con cessione del credito. Nel 2026 vende a 160.000 euro.
Scenario 1 — Vendita nel 2026 (entro 5 anni dalla fine lavori): le spese Superbonus (60.000 euro) non sono deducibili. Plusvalenza: 160.000 – 80.000 = 80.000 euro. Imposta sostitutiva: 20.800 euro.
Scenario 2 — Vendita nel 2028 (tra 5 e 10 anni dalla fine lavori): deducibile il 50% delle spese agevolate, cioè 30.000 euro. Plusvalenza: 160.000 – (80.000 + 30.000) = 50.000 euro. Imposta: 13.000 euro. Il risparmio è di 7.800 euro — vale la pena aspettare due anni.
Scenario 3 — Vendita nel 2033 (oltre 10 anni dalla fine lavori): le spese sono interamente deducibili. Plusvalenza: 160.000 – (80.000 + 60.000) = 20.000 euro. Imposta: 5.200 euro. E se nel frattempo l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, la plusvalenza è esente del tutto.
La tempistica di una vendita può valere migliaia di euro di differenza fiscale. Ecco le domande da porsi:
Per chi sta pensando di vendere nel mercato immobiliare attuale, è fondamentale considerare l'aspetto fiscale insieme alla valutazione di mercato. Il calcolatore delle imposte di acquisto può dare un'idea dell'impatto fiscale anche dal punto di vista dell'acquirente — informazione utile per impostare una trattativa consapevole.
Hai bisogno di una consulenza? Se hai domande su questo argomento o stai valutando un'operazione immobiliare, il nostro team è a disposizione per un confronto gratuito e senza impegno. Contattaci o richiedi una valutazione del tuo immobile.

Infiltrazioni, problemi strutturali, impianti difettosi scoperti dopo il rogito: la legge tutela chi compra, ma con tempi strettissimi. Ecco cosa fare e come proteggersi.

Dal 1° gennaio 2026 è operativa la riforma del Catasto: nuove tecnologie per scovare irregolarità, obbligo di aggiornamento dopo le ristrutturazioni e sanzioni fino a 8.264 euro. Ecco cosa sapere.
Richiedi una valutazione professionale del tuo immobile.
Proponi il tuo immobileQuotazioni di mercato aggiornate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Prezzi al mq per ogni comune e provincia d'Italia.
Consulta le quotazioniScopri quanto vale il tuo immobile con una stima basata sui dati reali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Risultato immediato e senza impegno.
Articoli che potrebbero interessarti.

Infiltrazioni, problemi strutturali, impianti difettosi scoperti dopo il rogito: la legge tutela chi compra, ma con tempi strettissimi. Ecco cosa fare e come proteggersi.

Dal 1° gennaio 2026 è operativa la riforma del Catasto: nuove tecnologie per scovare irregolarità, obbligo di aggiornamento dopo le ristrutturazioni e sanzioni fino a 8.264 euro. Ecco cosa sapere.

Senza conformità catastale l'atto è nullo. Ma la conformità urbanistica è ancora più importante — e quasi nessuno la verifica in anticipo. Ecco perché dovresti farlo prima di mettere in vendita.