
Il certificato di agibilità non è sempre obbligatorio per vendere — ma il compratore deve essere informato. Ecco cosa dice la legge, cosa ha deciso la Cassazione e come muoversi.
Partiamo dall'equivoco più diffuso, perché ne vale la pena. Se cercate informazioni online troverete articoli che parlano di "certificato di abitabilità" e altri di "certificato di agibilità" come se fossero cose diverse. Non lo sono. Dal 2016, con il D.Lgs. 222/2016, si parla ufficialmente e unicamente di Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), disciplinata dagli articoli 24-26 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia). Se qualcuno vi parla di "abitabilità", sta usando il termine vecchio — ma il documento è lo stesso.
Il certificato di agibilità non dice che la casa è "bella" o "in buone condizioni". Dice qualcosa di molto più specifico: che l'immobile possiede i requisiti minimi di:
Non è un documento rilasciato dal Comune dopo un sopralluogo, come molti pensano. È una autocertificazione presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia, asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che si assume la responsabilità di quanto dichiara. Va presentata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
La documentazione da allegare include: certificato di collaudo statico (o dichiarazione di regolare esecuzione), dichiarazione di conformità degli impianti, attestato di prestazione energetica (APE) e planimetria catastale aggiornata.
L'agibilità è richiesta in tre macro-categorie di casi:
L'ultimo punto è volutamente ampio. Significa che anche una ristrutturazione importante — ad esempio il rifacimento completo degli impianti o la modifica della distribuzione interna — può far scattare l'obbligo di una nuova SCA.
Ecco il nodo centrale che crea confusione in quasi tutte le compravendite di immobili datati. Per gli edifici esistenti — specialmente quelli costruiti decenni fa — non esiste un obbligo retroattivo di munirsi del certificato di agibilità. Non c'è nessuna legge che dice "tutti gli immobili italiani devono avere l'agibilità". Sarebbe impraticabile.
In sostanza: se state comprando una casa degli anni '60 che non ha mai avuto ristrutturazioni rilevanti, è molto probabile che il certificato di agibilità semplicemente non esista. E questo, di per sé, non è un problema — a patto che lo sappiate e che sia gestito correttamente nel contratto.
Sì, la vendita è assolutamente possibile. La mancanza del certificato di agibilità non determina la nullità dell'atto di compravendita. Lo ha stabilito la giurisprudenza in modo costante e inequivocabile.
Tuttavia, l'articolo 1477 del Codice Civile impone al venditore di consegnare all'acquirente i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene. La Cassazione ha più volte affermato che il certificato di agibilità rientra tra questi documenti, perché è "un elemento essenziale per la normale commerciabilità del bene immobile".
La mancata consegna dell'agibilità può configurare un inadempimento contrattuale del venditore — ma solo se l'acquirente non era informato della situazione. Qui sta la differenza fondamentale: l'acquirente deve essere espressamente edotto della mancanza e delle sue ragioni. Se accetta consapevolmente, con una clausola chiara nel contratto preliminare, il venditore è al riparo da contestazioni successive.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8749 del 3 aprile 2024, ha tracciato una distinzione netta che oggi è il riferimento principale:
La Cassazione, con l'ordinanza n. 19923 del 17 luglio 2025, ha aggiunto un tassello ulteriore: se il certificato di agibilità viene rilasciato successivamente alla vendita, il danno viene meno. L'acquirente deve dimostrare un danno concreto e attuale, non bastando la sola mancanza documentale al momento del rogito.
Chi vuole approfondire i rischi legati ai difetti non immediatamente visibili in una compravendita, può leggere la nostra guida sui vizi occulti nella compravendita immobiliare.
Verifica lo stato dell'agibilità del tuo immobile prima di metterlo in vendita — non quando il compromesso è già firmato. Se manca, fai valutare a un tecnico se è ottenibile e a quale costo. In ogni caso, informa chiaramente l'acquirente e fai inserire clausole esplicite nel preliminare. La trasparenza non fa perdere la vendita: la fa andare a buon fine senza sorprese. Se vuoi capire quanto vale il tuo immobile nella situazione attuale, puoi richiedere una valutazione gratuita.
Chiedi sempre se l'immobile ha il certificato di agibilità, e se non ce l'ha, informati sulle ragioni. Pretendi che la situazione sia chiaramente documentata nel contratto, con eventuali impegni del venditore a regolarizzare entro il rogito. Se accetti consapevolmente un immobile senza agibilità, fai mettere per iscritto la tua accettazione e le condizioni economiche concordate (ad esempio, una riduzione del prezzo). Un agente immobiliare esperto può aiutarti a gestire questa fase con la giusta competenza.
Il Decreto Salva Casa (DL 69/2024) ha modificato l'articolo 24 del DPR 380/2001, introducendo nuovi requisiti minimi più bassi che facilitano l'ottenimento dell'agibilità per immobili esistenti:
Nella pratica, questo significa che molti immobili — mansarde, piccoli appartamenti nei centri storici, sottotetti recuperati — che prima non potevano ottenere l'agibilità per limiti dimensionali, oggi possono essere regolarizzati. Una novità particolarmente rilevante per il patrimonio edilizio irpino, dove le altezze ridotte nei centri storici sono la norma, non l'eccezione. Per tutti i dettagli sulle nuove regole, rimandiamo alla nostra guida sul Decreto Salva Casa 2026.
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